In risposta all'interpello n. 10/2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che resta ancora valida la tabella allegata al Regio decreto n. 2657/1923 per individuare le figure professionali per le quali è possibile ricorrere al lavoro a chiamata, ferme restando le regole previste dal D.Lgs. n. 81/2015, ossia la possibilità di usare tale contratto per i giovani sotto i 24 anni e per i lavoratori oltre i 55 anni.

Inoltre, i datori di lavoro dovranno verificare, entro il 28.06.2016, il rispetto del massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari al fine di evitare sanzioni pecuniarie e la trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno.

 

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