L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella lettera circolare prot. n. 1/2017, ha precisato che il libro unico del lavoro deve essere conservato per un periodo di almeno 5 anni, mentre per i dischi cronotachigrafi tale tempistica si riduce a un anno.
Le informazioni contenute nel presente testo hanno carattere esclusivamente informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. L'autore non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi uso fatto da terzi delle informazioni né per qualsiasi azione od omissione posta in essere in base alle informazioni qui esposte senza che ci sia stato richiesto uno specifico approfondimento o parere.
Tag: libro unico, libro unico lavoro, consulente lavoro varese, elaborazione paghe, gestione personale, studio consulenza del lavoro, studio di consulenza del lavoro