A partire dal 24 settembre 2017, diverrà pienamente operativo l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che stabilisce un limite alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La normativa dispone che possano essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
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