L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 299/2017, ha precisato che l’installazione degli impianti di allarmi con telecamera, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale rappresenta comunque una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU o all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
L'Ispettorato precisa però che tali impianti, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al c. 1 del citato art. 4 e qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e, pertanto, non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
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