A partire dal 1 gennaio 2018 viene meno la previsione contenuta nel comma 2 dell’art 3 della L 68/1999, ovvero la deroga che, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, fa insorgere l’obbligo di assunzione di un lavoratore con disabilità solo in occasione di nuove assunzioni.
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano fra 15 e 35 lavoratori, se non occupano già un lavoratore con disabilità, hanno 60 giorni per adempiere l’obbligo tramite chiamata nominativa, trascorso tale termine l’impresa è obbligata a presentare richiesta numerica.
Inoltre, trascorso il predetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro è tenuto al versamento a titolo di sanzione di una somma pari ad € 153,20 per ogni giorno di scopertura.


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