Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 15 agosto il D.L. 104/2020.

Fra le principali novità troviamo:

  1. • In materia di lavoro:
    1. CIG:
      1. ulteriori 9 settimane di CIG/FIS/CIGd COVID, fra il 13 luglio e il 31 dicembre, sembra senza nessun prerequisito rispetto alle precedenti 18. Queste dovrebbero inglobare/annullare le 4 settimane originariamente previste per settembre/ottobre dal Decreto Rilancio.
      2. Ulteriori 9 settimane per chi ha avuto autorizzato le predette nuove 9 settimane, per questa ultima tranche è previsto un contributo addizionale sulle integrazioni erogate determinato in base alla riduzione di fatturato 1° sem 2019/1° sem 2020.
    2. SGRAVI CONTRIBUTIVI:
      1. i datori di lavoro privato che hanno usato ammortizzatori COVID fra maggio e giugno e non richiedono i nuovi hanno diritto all’esonero contributivo per massimo 4 mesi, fruibile entro dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate in maggio/giugno. Questo sgravio è subordinato ad autorizzazione UE
      2. I datori di lavoro che assumono/trasformano a tempo indeterminato hanno l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per massimo 6 mesi (massimo 8.060€ su base annua). Non si applica agli apprendisti
    3. LICENZIAMENTI:
      1. Il blocco dei licenziamenti è prorogato al 31 dicembre per tutti i datori di lavoro che stiamo fruendo o comunque non abbiano interamente fruito dei precedenti strumenti messi a disposizione
      2. Il blocco non si applica in caso di licenziamento motivato dalla cessazione dell’attività, in ipotesi di accordo collettivo aziendale o in caso di fallimento senza esercizio provvisorio
    4. CONTRATTI A TERMINE:
      1. Fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare una sola volta per massimo 12 mesi (comunque nel rispetto del limite di 24) i contratti a tempo determinato, anche senza casuale
      2. E’ abrogata la proroga automatica in ragione dei periodi di sospensione dei contratti a termine in scadenza. I contratti aventi scadenza fra il 19/7 e la data di entrata in vigore del DL Agosto sono invece ancora soggetti all’obbligo
  2. In materia di versamenti:
    1. Per i versamenti di imposte e contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio è previsto un ulteriore possibilità di dilazione versando il 50% degli importi sospesi a partire dal 16/9 in 4 rate, mentre il restante 50% sarà versato a partire dal 16/01/2021 in 24 rate

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