Con la circolare n. 116/2020 l'INPS fornisce le istruzioni in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5 del D.L. 111/2020).
Tale congedo può essere fruito, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020, da entrambi i genitori in alternativa fra loro e risulta compatibile con:
- la malattia dell'altro genitore
- le ferie dell'altro genitore
- il godimento di congedi di maternità o paternità da parte dell'altro genitore purché riferiti per un figlio diverso da quello per cui si richiede il congedo in esame
- fruizione di permessi L. 104/1992 da parte dell'altro genitore
- periodi di aspettativa non retribuita per l'altro genitore
- situazioni di fragilità o disabilità dell'altro genitore

Non è invece compatibile, fra le altre con:
- la situazione di disoccupazione o inoccupazione dell'altro genitore
- lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dell'altro genitore
- la percezione di strumenti a sostengo del reddito da parte dell'altro genitore

 

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