Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2022 del DL 176/2022 il Governo ha operato un'ulteriore modifica al comma 3 dell’art. 51 del TUIR andando a delineare la disciplina attinente la cessione di beni o servizi ai lavoratori dipendenti per l'anno 2022.
Riteniamo pertanto utile proporre un riepilogo della situazione in materia.
PREMESSA: rientrano nella categoria tutte le cessioni di beni in natura o erogazione di servizi a favore dei dipendenti, inclusi quindi i così detti “buoni spesa” o “buoni benzina”, rientrano inoltre tutti i fringe benefit erogati (es. la concessione in uso promiscuo dell’autovettura).
DISCIPLINA ORDINARIA: normalmente l’erogazione è esente da imposte e contributi se il valore dei beni o servizi concessi ai dipendenti non supera la soglia di 258,23 € all’anno. Nel momento in cui tale somma è superata l’intero importo viene assoggettato a imposte e contributi.
DECRETO UCRAINA: con il DL 21/2022, convertito in L 51/2022, viene introdotta la possibilità per i datori privati di erogare fino a 200,00 € a dipendente esclusivamente in buoni carburante (o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici). Tale erogazione, come precisato dalla circolare 27/e del 14 luglio 2022 dell’Agenzia delle Entrate è aggiuntiva rispetto alla soglia di esenzione per i fringe benefit. Viene inoltre precisato che nelle aziende in cui sia in essere un Premio di risultato che permetta la conversione in welfare, anche questa ulteriore somma può essere utilizzata per la conversione.
DECRETO AIUTI bis: con il DL 115/2022 il limite di 258,23 € viene elevato per il solo 2022 a 600,00 €; con circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2022 viene precisato che anche i 600,00 € non rappresentano una franchigia, ma un limite superato il quale tutto l’importo diventa soggetto a imposte e contributi.
Con lo stesso decreto viene introdotta la possibilità di annoverare nei fringe benefit, sempre solo per l’anno 2022, il rimborso di bollette per utenze domestiche; in questo caso il datore di lavoro dovrà verificare l’effettivo pagamento da parte del dipendente delle bollette nel corso del 2022 per un importo almeno pari alla somma rimborsata.
DECRETO AIUTI quater: con il DL/176/2022 viene aumentata fino a 3.000,00 €, per il solo 2022, la soglia delle liberalità che il datore di lavoro potrà erogare ai dipendenti.
La principale conseguenza di quest’ultima modifica, oltre all’evidente aumento della soglia di esenzione, sarà che molti dei lavoratori che beneficiano di un’autovettura in uso promiscuo, una volta verificato che il valore totale per il 2022 non superi i 3.000,00 €, in sede di conguaglio si vedranno riaccreditate le imposte e i contributi trattenuti nei mesi precedenti.
In considerazione dei valori convenzionali medi calcolati dall’ACI questa novità apre la possibilità di erogare il welfare con la modalità dei “buoni” anche a tutti quei lavoratori che in precedenza ne erano esclusi avendo in carico un’auto in uso promiscuo il cui controvalore da solo comportava il superamento della soglia di esenzione ordinaria.
Riassumendo, per il solo 2022:
- è possibile erogare fino a 3.000,00 € di beni o servizi a dipendenti, nella categoria rientrano anche:
- buoni spesa e buoni benzina
- rimborso analitico delle utenze, ma sarà necessario raccogliere la documentazione
- è possibile per il solo 2022 erogare ulteriori 200,00 € in soli buoni benzina
- a meno che l’azienda abbia un piano di welfare formalizzato, le erogazioni liberali possono essere “ad personam” senza alcun obbligo nei confronti della generalità
- i lavoratori con auto in suo promiscuo con fringe benefit inferiore a 3.000,00 € all’anno con il conguaglio avranno la restituzione di quanto trattenuto in eccesso nel corso dei mesi precedenti
Si ricorda che trattandosi di liberalità:
- possono essere erogati a discrezione del datore di lavoro, sia per quanto riguarda l’importo sia per quanto riguarda la platea di beneficiari
- non è previsto alcun rimborso a favore del datore di lavoro che volesse decidere di effettuare l’erogazione liberale
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