In vigore dal 1 luglio il divieto totale di compensazioni dei crediti erariali, introdotto dal comma 9 dell'art. 1 della L 213/2023, per i soggetti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti o accertamenti esecutivi scaduti ed affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000€.
Tale nuova previsione si aggiunge al divieto di compensazione ai sensi dall’art. 31 del DL 78/2010 previsto in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di ammontare superiore a 1.500€, che limita invece la possibilità di compensare i crediti solo per importi pari al debito scaduto.
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