I datori che usufruiscono dell'esonero dagli obblighi derivanti dalla L. 68/99 per lo svolgimento di lavorazioni a rischio elevato, ossia quelle attività che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, devono versare entro il 10 Ottobre il contributo esonerativo a copertura del quarto trimestre 2024.
Inoltre i datori di lavoro che intendono continuare ad usufruire dell'esonero devono, entro il 31 ottobre, inviare una nuova autocertificazione mediante la nuova procedura attiva su Cliclavoro.
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