La Legge 92/2012 – Riforma Fornero, ha introdotto una speciale procedura di convalida delle dimissioni del lavoratore volta a contrastare il fenomeno delle “dimissioni in biancoâ€.
La norma prevede, a partire dal 18 luglio 2012, in ogni caso di dimissioni o risoluzione consensuale che il lavoratore debba recarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego a confermare la volontà di dimettersi.
In alternativa il lavoratore può confermare la propria volontà di dimettersi sottoscrivendo una dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni, ad invitare, mediante raccomandata, il lavoratore ad eseguire una delle due procedure.
Laddove il lavoratore non ottemperi all’invito, o non revochi le dimissioni, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, le dimissioni diverranno definitive a partire dall’originaria data di dimissione.
Si precisa che, in mancanza della convalida o della sottoscrizione, se il datore di lavoro non provvede a trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento delle dimissioni al lavoratore l’invito ad adempiere le dimissioni si considerano prive di effetto.
Si precisa che la norma ha inoltre ampliato a tre anni di vita del bambino il periodo in cui la lavoratrice madre o dal lavoratore padre deve ratificare le dimissioni al Servizio Ispettivo del ministero del Lavoro.
Vista la complessità della nuova procedura siete invitati, in caso di dimissioni, a prendere immediatamente contatti con il nostro Studio per la predisposizione della documentazione necessaria.
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