La Circolare n. 6/2025 con cui Ministero del Lavoro fornisce alcune interpretazioni riguardo alle norme introdotte dal cd “Collegato Lavoro” chiarisce che, in assenza di specifiche nei CCNL, il termine per configurare le dimissioni implicite per assenza ingiustificata è fissato a 15 giorni di calendario.
Il datore di lavoro deve comunicare l’assenza all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per attivare la risoluzione del rapporto, distinta dalla disciplina del licenziamento per giusta causa.
Viene precisato infatti che non può essere considerato quale termine previsto dal CCNL il diverso termine già previsto per le procedure disciplinari per assenza, che rimangono regolate da norme specifiche.
Le due fattispecie restano separate: le dimissioni implicite non richiedono procedimenti disciplinari, ma solo la comunicazione all’Ispettorato.
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