La Circolare n. 6/2025 con cui Ministero del Lavoro fornisce alcune interpretazioni riguardo alle norme introdotte dal cd “Collegato Lavoro” conferma che la nozione di attività stagionali include non solo quelle tradizionali (DPR 1525/1963), ma anche quelle previste dai contratti collettivianche sottoscritti prima del 2025. L’interpretazione autentica ha effetto retroattivo, permettendo ai CCNL di riconoscere come stagionali attività legate a picchi produttivi o cicli tecnici, con i seguenti vantaggi:
- Esenzione dal limite del 30% di assunzioni a termine;
- Possibilità di rinnovi senza giustificazioni aggiuntive;
- Durata del contratto fino a 12 mesi, salvo diversa previsione collettiva.
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