Il ministero del lavoro ha emanato i primi chiarimenti sulle novità introdotte con la riforma del mercato del lavoro in tema di lavoro a tempo determinato:
1) Previsione di un periodo di acausalità pari a 12 mesi in caso di primo contratto a termine e di prima missione in somministrazione: dal 18 luglio 2012 è possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato di massimo 12 mesi senza l'obbligo di indicare una causale di tipo produttivo, organizzativo, sostitutivo, tecnico. La possibilità è limitata al primo rapporto di lavoro subordinato o invio in missione tramite Agenzia per il Lavoro a prescindere dalla mansione. Sembra essere fattibile invece nell'ipotesi di un precedente rapporto di lavoro autonomo. Questo particolare contratto definito "acausale" non è prorogabile, anche se viene stipulato per una durata iniziale inferiore a 12 mesi.
2) Limite massimo di 36 mesi di rapporto a tempo determinato e criteri di computo: un datore di lavoro non può stipulare contratti a tempo determinato, anche non continuativi, per un periodo complessivo superiore ai 36 mesi, eventuali assunzioni a termine che eccedono tale limite si considerano a tempo indeterminato. Al raggiungimento del limite dei 36 mesi concorrono anche i periodi di lavoro in somministrazione per i contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012. L'inclusione nel computo riguarda solo i casi in cui il lavoratore abbia avuto sia rapporti di lavoro a tempo determinato diretti con il datore di lavoro sia periodi di somministrazione tramite Agenzia per il Lavoro, nel caso di rapporto di sola somministrazione il vincolo non si applica (salvo quanto previsto dai singoli ccnl come limite al ricorso alla somministrazione di lavoro).Ne consegue che il datore di lavoro che ha anche instaurato un contratto di lavoro diretto a tempo determinato col lavoratore, una volta raggiunti i 36 mesi, potrà continuare a impiegare il lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione, fino ai limiti posti dai ccnl per le stabilizzazioni.
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