Con la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha ribadito che, salvo prova contraria a carico del committente, le prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerare contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa nel caso in cui ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni:
- Che il rapporto abbia una durata di almeno 8 mesi annui per 2 anni consecutivi
- Che i corrispettivi derivanti dalla collaborazione, anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi, costituiscano più dell'80% dei compensi annui complessivamente percepiti dal lavoratore autonomo per due anni solari consecuti
- Che il collaboratore abbia una postazione di lavoro, anche se non necessariamente a suo uso esclusivo, presso una delle sedi del committente.
La conversione del rapporto in Collaborazione Coordinata e Continuativa, nel caso si rilevasse anche l'assenza di un progetto (richiesto dalla legge per la sussistenza di questa particolare tipologia di contratto) comporterebbe un'ulteriore conversione del rapporto in lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Sono ribadite inoltre le deroghe alla previsione, che ricorrono in caso di:
- competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze: intese come competenze derivanti da percorsi formativi di livello superiore, da percorsi di apprendistato professionalizzante o a seguito di esperienze lavorative almeno decennali purché coerenti con l'ambito lavorativo in cui viene resa la prestazione.
- reddito annuo da lavoro autonomo superiore a 1,25 volte il minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali alla gestione commercianti: l'importo per il 2012 è pari a 18.622,50€ ed è da intendersi come reddito lordo
- prestazioni rese nell'ambito di attività professionali qualificate: da intendersi come quelle attività per il cui svolgimento è previsto l'obbligo di iscrizione a ordini, albi, ruoli o elenchi professionali purché l'oggetto della collaborazione sia inerente la professione svolta.
Le informazioni contenute nel presente testo hanno carattere esclusivamente informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. L'autore non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi uso fatto da terzi delle informazioni né per qualsiasi azione od omissione posta in essere in base alle informazioni qui esposte senza che ci sia stato richiesto uno specifico approfondimento o parere.
Tag: collaborazioni, partite iva, consulente lavoro varese, elaborazione paghe, gestione personale, studio consulenza del lavoro, studio di consulenza del lavoro