Scade con il 31 maggio 2013 la possibilità per le aziende che occupano meno di 10 dipendenti di ricorrere all'autocertificazione quale strumento di prova dello svolgimento della valutazione dei rischi.
Pertanto a partire dal 1 giugno 2013 tutte le aziende, a prescindere dalla classe dimensionale, dovranno formalizzare l'avvenuta attività di valutazione dei rischi o tramite la redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o tramite l'adozione delle procedure standardizzate.
In caso di mancato adempimento a tale obbligo fra le conseguenze più immediate si evidenziano:
- l’impossibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato
- l’impossibilità di ricorrere ai contratti di somministrazione lavoro
- l'impossibilità di ricorrere al contratto di apprendistato
- a seconda della gravità della mancanza arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000€ a 6.400€, salvo responsabilità maggiori in caso di infortunio
- la possibilità per i lavoratori di rassegnare le dimissioni per giusta causa con richiesta di pagamento dei danni
E’ pertanto necessario, considerati i pesanti riflessi anche penali, che i datori di lavoro che non abbiano ancora provveduto alla redazione del DVR provvedano entro i termini sopra indicati.
Le informazioni contenute nel presente testo hanno carattere esclusivamente informativo e non hanno carattere esaustivo, nè possono essere intese come espressione di un parere o di una indicazione o presupposto al fine di adottare decisioni. L'autore non potrà essere considerato responsabile per qualsiasi uso fatto da terzi delle informazioni nè per qualsiasi azione od omissione posta in essere in base alle informazioni qui esposte senza che ci sia stato richiesto uno specifico approfondimento o parere.
Tag: valutazione rischi, consulente lavoro varese, elaborazione paghe, consulente del lavoro, consulente del lavoro varese, studio di consulenza del lavoro