Con la risposta all’interpello 7.11.2014, n. 28 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’esenzione dal periodo di preavviso deve consentire al dipendente di liberarsi immediatamente dal vincolo contrattuale e ha validità solamente fino al compimento di un anno di età del bambino o al primo anno di ingresso del minore adottato nel nucleo familiare.
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