Con il D. Lgs. 15.06.2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è intervenuto sull’art. 32 del Testo Unico maternità /paternità (D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001), introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale a ore con altri permessi o riposi disciplinati dal Testo Unico. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25.06.2015 al 31.12.2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
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